Per effetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento 2020/2220, la durata di tutte le autorizzazioni all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell’anno 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 non sono passibili delle sanzioni – anche per una quota parte dell’autorizzazione – di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all’articolo 69 comma 3 del Testo Unico Vino), a condizione che comunichino al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2021 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità di cui al precedente comma.
La comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata per mezzo di PEC al seguente indirizzo del MiPAAF pocoi7@pec.politicheagricole.gov.i t nonché ad Agea all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it (specificando all’att.ne dell’Area Coordinamento). Tale comunicazione dovrà essere inoltrata anche alla Regione o P.A. di competenza.
Per effetto di tale norma, ed essendo le autorizzazioni presenti nell’apposito registro sul SIAN, l’operazione di aggiornamento della loro scadenza viene fatta d’ufficio. Per effetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento 601/2020 del 30 aprile 2020, e dalle deroghe che scaturiscono dal Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020, per le autorizzazioni al reimpianto anticipato (ex obblighi di estirpo) in scadenza nel corso della annualità 2020 si applica la proroga di un anno, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alle Regioni competenti. In ogni caso i viticoltori che beneficiano della proroga per gli obblighi di estirpo non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.