Vitivinicolo: 50 milioni per distillazione volontaria di crisi e meno vincoli per la promozione nei Paesi terzi

Nella Conferenza Stato Regioni dello scorso 18 giugno è stata sancita l’intesa su due provvedimenti (decreti ministeriali) inerenti il settore vitivinicolo e relativi alla misura di distillazione di crisi e alla misura di promozione nei mercati dei Paesi terzi.

Distillazione volontaria di crisi
La distillazione volontaria di crisi è stata inserita eccezionalmente nel Piano Nazionale di Sostegno a seguito dell’emergenza COVID 19 per favorire una riduzione dei volumi disponibili di prodotto sul mercato e sostenere una stabilizzazione dei prezzi.

Le principali disposizioni presenti nel decreto sono le seguenti.

  • Beneficiari: produttori di vino che detengono nella piena disponibilità il vino non a denominazione di origine.
  • Prodotto: vino non DOP e non IGP con almeno 10 gradi vol detenuto alla data del 31 marzo 2020 e risultante dai registri di cantina, alla data di emanazione del DM, come vino non a DOP o a IGP.
  • Risorse finanziarie: 50 milioni di euro derivanti dalla rimodulazione finanziaria delle risorse del Piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.
  • Prezzo: 2,75 euro % vol alcole.
  • Termine per presentazione contratto di distillazione: 7 luglio 2020, come richiesto dalle Regioni e PPAA.

Le risorse per la “distillazione volontaria” sono derivanti dalla rimodulazione della misura “distillazione dei sottoprodotti” e dallo spostamento nel prossimo anno finanziario dei saldi 2018 2019 sia a livello regionale che nazionale della misura “promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Inoltre sono statti impiegati i fondi regionali risultati da economie sui finanziamenti alla promozione.

Promozione nei mercati dei Paesi terzi
Il MIPAAF ha predisposto una modifica al DM 4 aprile 2019 per tutelare, in questo particolare momento di difficoltà degli operatori, “la capacità di utilizzo” dei fondi già assegnati per l’annualità 2019/2020 e per fornire indicazioni circa l’annualità 2020/2021.

In primo luogo il MIPAAF consentirà ai beneficiari che rendiconteranno una spesa inferiore all’80% del costo complessivo del progetto di presentare progetti per le future annualità, “depenalizzando” di fatto la misura. È stata poi inserita la possibilità di presentare due varianti: una variante c.d. “al ribasso” entro il 20 luglio 2020 per ridurre i costi totali del progetto di promozione e una variante straordinaria entro il 15 dicembre 2020 per spostare parzialmente o totalmente le risorse su altri Paesi inseriti nel progetto di promozione.