Al via l’8 ottobre, fino al 22 ottobre, le domande per l’utilizzo dei 90 milioni di euro per le filiere zootecniche in crisi. Pubblicate le istruzioni operative di Agea in attuazione del decreto Mipaaf che interviene su alcuni dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura dell’Horeca durante il lockdown. Le filiere interessate da sovvenzioni dirette sono quelle suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne per un totale di 65 milioni di euro di intervento. Le domande saranno precompilate per la massima semplificazione dell’iter amministrativo e le imprese potranno dichiarare eventuali differenze. Il decreto prevede l’anticipo dell’80% del contributo dopo una prima fase di analisi delle domande pervenute. Gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dal “Quadro temporaneo” di aiuti della Commissione europea, che equivale a 100mila euro per singola impresa agricola. Il decreto prevede che per quanto riguarda le sovvenzioni dirette gli animali debbano essere nati, allevati e macellati in Italia. Per i suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro. Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 per 4 milioni di euro totali. Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, mentre per gli ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. In tutti i settori, in caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. È possibile anche un’unica domanda da parte del soccidario in caso di autorizzazione del soccidante come previsto dalla circolare Agea.