Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e “redditi diversi”), ad oggi certificati in forma libera: il modello di “Certificazione Unica” (CU).
Con la pubblicazione del software per la compilazione online del nuovo Modello di Certificazione Unica (www.agenziaentrate.it), si completa l’iter previsto dall’art. 2, del D.Lgs. n. 175/2014, riguardante l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il prossimo 9 marzo (cadendo il giorno 7 di sabato), i dati relativi alla Certificazione Unica (ex CUD) relativamente alle ritenute di acconto effettuate sui redditi da lavoro dipendente, e assimilati, da lavoro autonomo, da provvigioni e da altri redditi diversi, per l’anno 2014.
La nuova Certificazione Unica, infatti, a differenza del precedente modello CUD, che riguardava solo i redditi di lavoro dipendente, deve contenere anche i dati riguardanti le altre tipologie di reddito suddette. L’invio, entro il 9 marzo, del modello di CU, non sostituirà, peraltro, l’obbligo di presentazione, entro il 31 luglio p.v., del modello 770/2015, né la consegna delle certificazioni ai sostituiti entro il prossimo 2 marzo (cadendo il 28 febbraio di sabato).
L’obbligo di trasmissione è strumentale alla preparazione, da parte dell’Agenzia, del nuovo Mod. 730 Precompilato, che sarà messo a disposizione dei pensionati e dipendenti, a partire dal 15 aprile 2015.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, il predetto art. 2, del D. Lgs 175/2015, prevede l’applicazione di una sanzione pari ad € 100,00, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 472/97, in caso di violazioni plurime.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione stessa è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Allo stato, nonostante siano state evidenziate all’Agenzia le difficoltà operative per il rispetto del termine (rilascio dei software da parte delle software house), non sono previsti differimenti della scadenza del 9 marzo p.v.