Diventerà operativo dal 1° luglio 2022 (e non più dal 1° Gennaio, come previsto) l’obbligo di indicare sugli imballaggi le modalità di raccolta e smaltimento ai fini ambientali. Per gli imballaggi forniti dai produttori e grossisti le informazioni dovrebbero essere già presenti sulle confezioni, mentre per quanto riguarda gli imballaggi confezionati sul punto vendita occorre esporre o pubblicare sul proprio sito le relative schede specifiche. È possibile utilizzare le scorte fino ad esaurimento.

La misura è contenuta nel “Testo Unico Ambiente” (decreto legislativo n. 152/2006) che prevede che, dal prossimo 1° luglio (e non più dal 1°Gennaio), tutti gli imballaggi dovranno essere opportunamente etichettati, nel rispetto di determinati requisiti, al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sullo smaltimento degli stessi.

Sono interessati dall’obbligo di etichettatura tutti gli imballaggi, compresi ad esempio quelli utilizzati per delivery e take-away. Sono altresì interessati non soltanto i produttori, ma anche coloro che utilizzano in modo professionale tali imballaggi, per fornirli ai consumatori finali.

L’etichettatura deve necessariamente riportare almeno due informazioni (vedasi esempi sotto riportati):

  • la codifica identificativa del materiale di imballaggio (l’elenco delle codifiche è stato stilato dall’UE con apposita “decisione” risalente al 1997);
  • le indicazioni sulla raccolta, riportando la frase “Raccolta differenziata” o “Raccolta” e indicando la tipologia di materiale.

È importante assicurarsi di acquistare dal produttore o dal grossista e utilizzare imballaggi che riportino le informazioni obbligatorie per legge, stampate direttamente sull’imballo stesso o tramite etichetta.

Se invece le informazioni ambientali sono riportate solo sul documento di trasporto o sulla fattura, l’obbligo di informare il consumatore finale grava sul venditore.

In tal caso, si può:

  • riportare le informazioni su etichette da attaccare ai singoli imballi (opzione dispendiosa in termini di tempo e denaro);
  • riportare le informazioni su apposite schede sintetiche, da esporre in esercizio o da pubblicare sul proprio sito internet (opzione sicuramente consigliabile, in quanto più agevole e meno dispendiosa).

In caso di imballaggi utilizzati al momento e realizzati “su misura”, come ad esempio il cellophane o i fogli di alluminio utilizzati per incartare prodotti pronti di gastronomia, la comunicazione obbligatoria può essere fornita tramite le schede sintetiche, nelle modalità sopra indicate.

Le sanzioni, in caso di utilizzo di imballaggi non conformi (tranne che per lo smaltimento delle scorte), vanno da 5.000 a 25.000 euro.

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