Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 diventano definitive le norme che disciplinano il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali a partire dal 1° gennaio 2022. Di seguito riportiamo le nuove percentuali del bonus spettante:

beni materiali di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016:

40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro – fino al 31 dicembre 2021 era il 50%

beni materiali e immateriali ordinari:

6% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali) e di 2.000.000 di euro (beni materiali) – fino al 31 dicembre 2021 era il 10%

E’ possibile continuare ad applicare le maggiori percentuali del 2021 per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto. Nel caso di beni in leasing si ricorda che il contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti entro il 31 dicembre 2021 e il costo di riferimento per la percentuale del 20% è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.  

E’ anche possibile che l’impresa acquirente valuti, dopo il 31 dicembre, la forma tecnica più consona al proprio investimento: acquisto diretto dal fornitore o tramite leasing. Nel caso in cui avesse già versato l’acconto al fornitore, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone da corrispondere alla società di leasing; oppure, in alternativa, è possibile la restituzione dell’acconto versato al fornitore, purché contestualmente avvenga la sottoscrizione del contratto di leasing e la corresponsione del maxicanone nella misura non inferiore al 20% dell’importo dell’investimento.