L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 del Quarto Programma d’Azione Nitrati con DGR 813/2021, stabilisce che “Le aziende utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 1009/2019 che abbiano SAU ≥ di 14,8 ha nel territorio regionale, sono tenute a registrare sull’intera SAU aziendale gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull’apposito registro disponibile nell’applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento”.

Tale disposizione è applicata in tutto il territorio regionale, in ZO e ZVN, nel rispetto degli obiettivi di monitoraggio previsti dal Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 37 del 14/02/2022 (https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap).

L’obbligo di registrazione delle operazioni di applicazione dei fertilizzanti azotati è pertanto stabilito, per l’utilizzo di tutti i prodotti che determinano un apporto di azoto ai terreni agricoli, sia in forma organica (effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati, fertilizzante disponibili sul mercato), sia di sintesi (concimi chimici).

Sono oggetto di verifica i massimali di utilizzo dell’azoto il cui rispetto è previsto dalle norme vigenti, ed in particolare:

  1. la quantità di azoto totale di origine zootecnica, in relazione ai limiti di apporti di azoto zootecnico previsti per le Zone Vulnerabili, per le Zone Ordinarie o all’adesione agli impegni delle Misure Agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale);
  2. l’efficienza di impiego dei diversi tipi di effluenti di allevamento o dei materiali ad essi assimilati.
  3. la quantità massima di azoto efficiente apportabile per singola coltura – MAS; (vedi tabella MAS allegata)

Le scadenze ed i controlli: per la distribuzione degli elementi azotati, sia di origine chimica che organica o zootecnica, devono essere rispettati i periodi di divieto stagionale come previsto nell’allegato A alla DGR 813/2021 (vedi allegato “divieti stagionali”)

  • L’apertura del registro delle concimazioni su portale regionale, può avvenire solo successivamente all’aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale;
  • Le aziende devono registrare gli interventi di concimazione azotata effettuati entro il 30 settembre di ogni anno, dopo tale termine non si potranno modificare gli interventi già inseriti nell’applicativo, ma eventualmente solo aggiungere i nuovi interventi fatti successivamente;
  • L’azienda deve effettuare la compilazione definitiva del Registro delle concimazioni entro il 15 di dicembre dell’anno di riferimento;
  • Il termine per la chiusura del registro delle concimazioni è anticipato al 30 novembre nel caso di aziende che hanno effettuato interventi di spandimenti di effluenti e/o assimilati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso.