È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto cura Italia) nel quale sono contenute importanti misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese necessari per far fronte alla grave emergenza epidemiologica COVID-19. Si tratta di un provvedimento molto corposo, del valore di 25 miliardi di euro, che interessa anche le aziende agricole e i lavoratori per molteplici aspetti che vanno dalle sospensioni degli adempimenti fiscali e previdenziali alla cassa integrazione, dal posticipo delle scadenze delle autorizzazioni a specifiche risorse per il settore. Riportiamo di seguito una sintesi di tali misure, riservandoci di approfondirne il contenuto in successive pubblicazioni.


MISURE FISCALI
Le misure fiscali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al Titolo IV del decreto legge si possono riassumere nei seguenti punti.

  • La sospensione per tutte le imprese di tutti i settori con ricavi o compensi nonsuperiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
  • Per tutti i soggetti (quindi anche quelli con ricavi superiori a 2 milioni di euro) il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza ieri (16.03.2020) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • La sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, quali le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi). Per tali soggetti la ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
  • La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche.
  • La sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
  • L’attribuzione, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, a) del TUIR, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, di un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

  • Viene estesa su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza
  • Cassa integrazione per il settore agricolo:
    • per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa (Cassa Integrazione Salariale Operai della Agricoltura);
    • per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato che non possono accedere alla Cisoa, in forza alla data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con decreto della Regione Veneto.
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (coltivatori diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.
  • Le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al 6° grado (anziché il 4°).
  • Il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di
  • Dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo.
  • Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno.
  • I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128

CONGEDI

  • il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’Inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole, in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati).

ALTRE SOSPENSIONI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

  • sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
  • sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contri

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Ciò a nostro avviso vale per la scadenza delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari il cui rinnovo non è stato più possibile a causa dell’epidemia, ma anche per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale e degli attestati relativi alla sicurezza sula lavoro.

Inoltre, in considerazione dello stato di emergenza nazionale è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

MISURE PER L’AGROALIMENTARE
Le misure per l’agroalimentare contenute nel decreto prevedono:

  • un fondo da 100 milioni a sostegno delle imprese agricole;
  • stanziamento di 100 milioni di euro per favorire l’accesso al credito ;
  • aumento dal 50% al 70% degli anticipi dei contributi Pac per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro;
  • aumento del fondo indigenti di 50 milioni di euro per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari, che si aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all’acquisto di latte crudo, in accordo con il tavolo spreco alimentare;
  • sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • rafforzamento del fondo per la promozione dell’agroalimentare italiano all’estero.