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Gli obblighi legati all’impiego dei fitofarmaci sono sempre più impegnativi e, se non ottemperati, possono condurre a sanzioni e alla perdita degli aiuti comunitari: della Pac a causa delle regole della Condizionalità che ricordiamo di seguito, ma anche di aiuti per gli investimenti contenuti nel Psr o negli interventi di settore (es. vitivinicolo). L’attenzione e la cura di tale aspetto da parte delle aziende agricole professionali è di fondamentale  importanza per il futuro, anche per l’evoluzione che la normativa dell’Unione Europea e nazionale avrà nei prossimi anni.

Ricordiamo quindi quanto previsto dalle norme sui fitofarmaci, riprese integralmente nei Criteri di Gestione Obbligatori, CGO 7 e CGO 8, della condizionalità.

Il CGO7 contiene gli obblighi già  previsti gli anni precedenti, che qui ricordiamo:

· disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni (;

· il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

· rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;

· presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Inoltre ricorda che il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Il CGO 8  aggiunge i seguenti obblighi, già previsti dalle disposizioni di legge, ma che ora diventano elementi di controllo anche ai fini dei pagamenti della Pac.

a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN. L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell’allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014. Nella sostanza le aziende devono rispettare gli impegni relativi a:

– Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti);

– Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;

– Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;

– Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento;

– Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione.

– Recupero o corretto smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.