Entro lunedì 16 dicembre vanno effettuati i versamenti per IMU e TASI del saldo 2019. Entro il 16 giugno scorso è già stato versato l’acconto. Riepiloghiamo di seguito i caratteri principali delle due imposte:

IMU: sono assoggettati i seguenti immobili: fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. L’abitazione principale è soggetta ad IMU solo se “di lusso” (categoria catastale A1, A8, A9). Sono esenti da IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla relativa previdenza agricola. Sono esenti anche i fabbricati rurali strumentali. Per i fabbricati in corso di ristrutturazione/costruzione, l’imposta va calcolata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori.

TASI: gli immobili tassati sono i fabbricati e le aree edificabili, escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP. L’abitazione principale è invece esente. Per gli immobili concessi in locazione/comodato ci sono due distinte obbligazioni, cioè sono tenuti al pagamento dell’imposta sia il proprietario che l’occupante (salvo diversa decisione del Comune, il 10% dell’imposta è a carico dell’occupante e il 90% del proprietario).

Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50% (questo vale sia per IMU che per TASI).

Si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti, previsto per il 2016, 2017 e 2018. I Comuni, pertanto, hanno avuto la possibilità di rivedere le aliquote e quindi vanno consultate le relative delibere. Dal 2020, il Disegno di Legge della nuova Finanziaria prevede l’unificazione di IMU e TASI.