Scade il 16 giugno l’acconto IMU, in quanto non rientra tra i versamenti che sono stati sospesi dai recenti provvedimenti per l’emergenza COVID-19. Tuttavia, le singole amministrazioni comunali possono decidere di prorogare il pagamento, con apposita delibera consiliare.
La scadenza segna il debutto della “nuova IMU”, modificata rispetto al passato dalla Legge di Bilancio 2020, che ha eliminato la TASI.
È stabilito che per il primo acconto si deve versare la metà di quanto versato per IMU e TASI per l’anno 2019. Per il conteggio, è possibile utilizzare un criterio “storico”, basato sui versamenti del 2019, o un criterio “a regime”, sulla base della nuova normativa. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 1 del 18/3/2020, ha fornito una serie di chiarimenti per il calcolo dell’acconto dovuto, che di seguito riassumiamo.
- Cessione di immobile nel corso del 2019 (o immobile che diventa esente, ad esempio l’abitazione principale): l’acconto IMU non è dovuto, anche se l’anno precedente era stata assolta l’imposta. Acquisto di immobile nel corso del 2020 (o immobile che perde l’esenzione): è possibile non versare alcun acconto; se si decide di versare comunque l’acconto, vanno utilizzate le aliquote dell’anno scorso.
- Fabbricati rurali strumentali: poiché non erano soggetti all’IMU nel 2019, ma eventualmente solo alla TASI, i contribuenti potranno non pagare l’acconto 2020. Se vorranno comunque versarlo (criterio “a regime”) dovranno applicare l’aliquota dello 0,1%. Il contribuente può applicare, per ciascun Comune, il criterio che ritiene opportuno, ma all’interno dello stesso Comune non è ammesso combinare criteri diversi, per immobili diversi.
- Agriturismo: in base al “Decreto rilancio” non è dovuta la prima rata dell’IMU per il 2020 per una serie di immobili adibiti a strutture turistico ricettive tra cui gli “immobili degli agriturismo”, a condizione che i proprietari “siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
Si ricorda inoltre che le delibere IMU adottate dai Comuni devono essere pubblicate entro il 28/10/2020, in mancanza, dovranno essere applicate le aliquote vigenti per il 2019. La dichiarazione IMU, di norma, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso di immobili o in cui sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tuttavia, l’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, ha prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni al 31 dicembre 2020.