E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia l’aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti, e precisamente: il trinciato di mais, l’insilato di mais, ed il pastone di mais, precisando che si intende:
- per cereale trinciato, un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
- per insilato, un cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
- per pastone di mais, una sottospecie di insilato, contraddistinto da una specifica composizione: granella, tutolo e una parte di brattee.
L’Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto informazioni all’Agenzia delle Dogane, sulla natura dei sopra elencati prodotti, e la risposta fornita è stata: “Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione (…). Il pastone di mais si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione.” L’Agenzia delle Entrate, quindi, ai fini IVA, ha stabilito che si tratta di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove” e pertanto soggetti all’aliquota IVA del 10%.