Con la risoluzione n. 77/E del 16 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime IVA da applicarsi alle attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.

Il caso specifico, posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, riguarda un’azienda agricola, iscritta al Registro regionale delle Fattorie Didattiche e anche delle Fattorie Sociali.

In merito alla “fattoria sociale”, si ricorda che la Legge n. 141 del 18/8/2015 alle attività che possono essere esercitate dalle imprese agricole, ha aggiunto le seguenti operazioni:

a) attività di inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzo delle risorse dell’impresa agricola per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) servizi di affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche con l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante

d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L’azienda oggetto della risoluzione sopra citata, stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio; per ogni persona, è prevista una retta per ciascun giorno di almeno 6 ore di presenza, comprendente le spese di vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto sostenute per conto del minore.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che dette operazioni sono considerate esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, in quanto hanno natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù.

Si ricorda tuttavia che l’effettuazione di operazioni esenti da IVA rende indetraibile l’IVA sugli acquisti relativi a dette operazioni.