Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti che operano nelle zone interessate dall’emergenza epidemiologica del virus Covid-19. Con questo Provvedimento vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese che hanno la residenza, la sede legale o operativa negli 11 comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (definiti “zona rossa”). I sostituti di imposta sono esonerati dal trattenere e versare le ritenute alla fonte. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, compresi i versamenti riguardanti la “pace fiscale” (quali rottamazione-ter, regolarizzazione errori formali, procedura “saldo e stralcio”).
Il Decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Gli adempimenti ed i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di aprile 2020.
Per quanto riguarda i versamenti di natura previdenziale, questi non vengono modificati dal Decreto, perché in questa materia non è competente il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Probabilmente il Governo emanerà a breve un Provvedimento specifico.
I Comuni coinvolti dalla proroga sono – per la Regione Veneto – solo quello di Vo’ (PD); per la Lombardia: Bertonico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione d’Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO).