Sulla G.U. n.89 del 15/4/2022 è stato pubblicato il testo del DPCM 28 marzo 2022, che costituisce la base normativa per il riconoscimento della protezione temporanea in Italia agli sfollati dall’Ucraina. Il DPCM fissa in un anno a decorrere dal 4 marzo 2022 la durata della protezione temporanea, che può essere richiesta dalle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso.

Hanno diritto alla protezione temporanea:

  • i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio u.s. (e relativi familiari);
  • i cittadini di altri Paesi che beneficiavano di protezione internazionale di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (e relativi familiari);
  • i cittadini di altri Paesi che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono rientrare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore del luogo in cui la persona è domiciliata ed ha durata annuale (prorogabile di sei mesi più altri sei). Esso perderà efficacia e sarà revocato, anche prima della scadenza, qualora l’Unione Europea decidesse di revocare la

protezione temporanea.

Il DPCM riconosce al titolare del permesso di soggiorno l’accesso al mercato del lavoro, fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4/3/2022.

Tale Ordinanza aveva previsto che “Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall’art.

3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni.

È consentito, in sostanza, lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche stagionale, e autonoma, ai predetti soggetti, sulla base della sola richiesta del permesso di soggiorno presentata alla competente Questura.

Tale possibilità è confermata espressamente dalla risposta alla FAQ n.1 sulla condizione dei cittadini Ucraini entrati in Italia pubblicata sul sito internet governativo https://www.integrazionemigranti.gov.it

Sul piano più strettamente operativo la successiva FAQ n.3 precisa che in caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.