Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto Dignità” (D.L. 12 luglio 2108, n. 87 – “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”).Il provvedimento, che è entrato in vigore il 13 luglio, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, riducendo, tra l’altro, da 36 a 24 mesi la durata massima del rapporto, limitando il numero delle proroghe e dei rinnovi, introducendo la causale per i rapporti di durata superiore a 12 mesi, e incrementando gli oneri contributivi in caso di rinnovo. È opportuno precisare che le limitazioni sui contratti di lavoro a termine introdotte non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato. Pertanto, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo.
Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato non trova applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato in ragione del fatto che questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale. Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione nei confronti degli impiegati dell’agricoltura.
Ecco le principali modifiche in materia di contratti a termine.
La durata massima del contratto a termine scende da 36 mesi a 24 mesi.
Per i contratti fino a 12 mesi di durata non è necessario indicare alcuna causale. Se il contratto eccede i 12 mesi, anche in virtù di proroghe e rinnovi, è necessario indicare una delle due causali che giustifica il rapporto, ovvero:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Le causali debbono essere indicate per iscritto nel contratto individuale di lavoro.
In caso di proroga, la causale va inserita solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12 mesi. Non sono ammesse più di 4 proroghe (anziché 5) nell’arco massimo dei 24 mesi. Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (anziché della sesta). Viene ampliato il termine per impugnare il contratto, che passa da 120 a 180 giorni dalla data di cessazione del singolo contratto.
Viene previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5% che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro dalla Legge Fornero. L’aumento scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale. Le nuove regole trovano applicazione anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione e i lavoratori da esse dipendenti.
Le nuove regole non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale scadenza. Laddove si voglia procedere alla proroga o al rinnovo, si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.