L’articolo 222 del decreto “Rilancio” riconosce l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
I criteri e le modalità attuative della norma saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Si tratta di una disposizione che va incontro ad una esigenza molto sentita dalle imprese agricole che maggiormente hanno risentito delle conseguenze economiche negative derivanti dal blocco delle attività e dalle limitazioni alla libera circolazione dei beni e delle persone disposte dalla normativa diretta a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Pur avendo una portata molto ampia (ricomprende quasi tutti i comparti agricoli) la norma non è di facile applicazione in quanto pone una serie di problemi applicativi. Il primo riguarda l’individuazione delle filiere in questione (codici Ateco), soprattutto con riferimento a quelle imprese che svolgono attività miste. L’esonero straordinario riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (quelli a carico del lavoratore restano quindi dovuti); i contributi oggetti dell’esonero sono quelli dovuti per il periodo (di competenza) dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Con riferimento agli operai agricoli le rate interessate saranno quindi quelle in scadenza il 16 settembre 2020 (I trimestre 2020) ed il 16 dicembre 2020 (II trimestre 2020). Dalla dizione della norma sembrerebbero ricompresi nell’esonero anche i contributi dovuti per le altre categorie di lavoratori agricoli (impiegati, quadri e dirigenti) giacché la legge fa genericamente riferimento ai “contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro”. In questo caso, tuttavia, va rilevato che i termini di pagamento dei contributi oggetto dell’esonero sono già scaduti, salvo le sospensioni previste dalla normativa finalizzata a fronteggiare l’emergenza Covid-19; l’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanato il decreto ministeriale attuativo.