La Legge di Bilancio 2021 tra le diverse misure, contiene anche il riconoscimento dell’esonero contributivo a carico del datore di lavoro per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età che verranno effettuate negli anni 2021 e 2022.

L’agevolazione spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate Sud) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero non si applica invece alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 (prosecuzione di contratto di apprendistato) e 108 (studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Altro esonero contributivo è riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di donne.

La misura in via sperimentale prevede l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, della durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o della durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono essere effettuate nel biennio 2021-2022 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Entrambi i benefici rientrano nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (tetto massimo di aiuti COVID per azienda pari a 100.000 euro per le imprese agricole). Entrambe le misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.