Circolare esplicativa per i datori di lavoro

Dopo ben cinque giorni dalla Conferenza stampa del 16.09.2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto legge n. 127/2021 relativo all’estensione della certificazione verde Covid – 19 (il cosiddetto green pass).

Il testo promulgato dal Capo dello Stato e pubblicato in G.U., di cui è attesa ora la conversione da parte delle Camere, conferma alcuni dei principi salienti delle bozze, mentre ne sopprime o attenua altri.

Vengono confermati:

  1. l’obbligo di accedere a qualsiasi luogo di lavoro, pubblico o privato, previa esibizione della certificazione verde Covid 19;
  2. l’operatività dell’obbligo per tutti i settori produttivi, nessuno escluso, ivi compreso quello agricolo;
  3. l’applicazione dell’obbligo nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dalla natura e dalla tipologia contrattuale del rapporto: lavoratori subordinati, parasubordinati, occasionali, tirocinanti, autonomi, distaccati, somministrati, in appalto, assunti a tempo determinato, pagati con voucher, liberi professionisti, lavoratori autonomi agricoli, coadiuvanti familiari, titolari dell’impresa;
  4. l’obbligo per il datore di lavoro di controllare il possesso del green pass per tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per motivi professionali (ivi compresi i lavoratori che svolgono attività appaltata) o formativi o di volontariato;
  5. la preferenza per i controlli eseguiti al momento dell’accesso sul luogo di lavoro. È confermata, però, la possibilità di svolgere controlli “a campione”;
  6. l’obbligo per il datore di lavoro di adottare, entro il 15 ottobre 2021, apposite modalità operative per organizzare le verifiche relative al possesso del certificato verde, con la designazione di uno o più incaricati all’accertamento, previa loro nomina con atto formale;
  7. l’obbligo per ciascun dipendente di esibire il proprio certificato, quando ciò gli sia richiesto al momento dell’accesso o in qualsiasi altro momento della giornata lavorativa.

Rispetto alle bozze circolate, novità sono state introdotte quanto ai lavoratori che comunichino di non essere in possesso del green pass o ne risultino privi. Scomparso il riferimento alla sospensione, i lavoratori privi di green pass sono considerati assenti con perdita del diritto ai trattamenti economici, mentre non sono più contemplate conseguenze disciplinari né è consentito il licenziamento.

Solo per le imprese che hanno meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza, è consentito all’azienda la sospensione del lavoratore per la durata del contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del dipendente assente causa mancanza di certificato. La sospensione non può superare i venti giorni complessivi. La sospensione non è, invece, contemplata per le imprese che hanno più di quindici dipendenti.

È stato, infine, chiarito l’apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto legge. Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza certificato, è prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500,00 che sarà comminata ad opera del Prefetto, cui il datore di lavoro è tenuto ad inviare la relativa segnalazione.

A sua volta, il datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa da € 400,00 a €1.000,00 nel caso in cui non adotti le misure organizzative previste entro il 15/10/2021 o ometta di procedere con le relative verifiche sul possesso da parte di tutti i suoi collaboratori del certificato. Nulla cambia per tutti coloro, che sono stati esentati dalla campagna vaccinale.

Per agevolare i datori di lavoro nell’applicazione della norma, Confagricoltura Padova ha predisposto apposita circolare esplicativa.

Scarica la circolare