La Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, a firma del Ministro delle Politiche Sociali e del Ministro della Sanità, ha aggiornato le istruzioni per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19 negli ambienti di lavoro. Viene ritenuta fondamentale la sorveglianza sanitaria e in particolare ruolo del “medico competente” (art. 25 d.Lgs. n. 81/2008) nella valutazione del rischio biologico individuale.
Le situazioni di fragilità dei lavoratori erano state trattate nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e nelle indicazioni operative del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 in cui si evidenziava l’opportunità che il medico competente fosse coinvolto nell’identificazione dei soggetti più a rischio. Con la circolare del 4 settembre è stato precisato che la fragilità di un lavoratore deve essere valutata sulla base della situazione epidemiologica e clinica dei dati. L’età delle persone, di per sé, non costituisce un elemento sufficiente per definire un livello di fragilità. La presenza di comorbilità associata alla fascia di età del lavoratore consente invece di stabilire quali siano i soggetti più a rischio. Si tratta di valutazioni che solo il medico competente può effettuare e le cui informazioni sono riservate. Il medico potrà fornire al datore di lavoro solo l’indicazione che il soggetto è o meno idoneo all’espletamento della mansione assegnata.