Quattro anni dopo l’emanazione della legge n.141, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce i requisiti minimi per le aziende che fanno attività di agricoltura sociale.

Secondo il decreto del Ministero delle Politiche agricole, le aziende agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali, il cui reddito da attività agricola sia superiore al 30% del totale, possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale.

Tra gli utenti di tali servizi si considerano i lavoratori con disabilità e svantaggiati e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; inoltre sono servizi di agricoltura sociale anche le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Anche le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati che possono prevedere l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, si possono considerare attività di agricoltura sociale.

Infine sono riconosciuti tali anche i progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all’attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d’uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore primario.