L’INAIL ha rinviato al 21 dicembre 2020 la pubblicazione delle specifiche per l’inoltro della domanda telematica relativa al bando ISI Agricoltura 2019-2020 e, conseguentemente, anche la data del click day.

Vista la situazione di rileva che il bando INAIL ammette la possibilità di ottenere il finanziamento anche con riferimento a spese sostenute a partire dalla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda che, come noto, per il bando in corso era fissata al 24 settembre 2020.

Pertanto, si può procedere all’acquisto delle macchine oggetto della procedura ISI già dal giorno successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda e le relative spese potranno essere rendicontate per ottenere l’erogazione del finanziamento, sempre che siano superate le verifiche dei requisiti e delle condizioni ulteriori previste dal bando, una volta che il progetto sarà ammesso al finanziamento a seguito del click day.

Tutto ciò premesso vale la pena di sottolineare un altro importante aspetto connesso all’acquisto di macchine agricole con il contributo INAIL.

Ai sensi dell’art. 7 del bando ISI Agricoltura, il finanziamento ottenuto dall’INAIL è cumulabile, fino al limite massimo della spesa sostenuta con ulteriori agevolazioni fiscali (se non aiuti di stato) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che si riferiscano alla parte di costo sostenuto eccedente il finanziamento dell’INAIL.

In particolare – come chiarito dallo stesso Istituto dalla FAQ n. 7 (Quesiti di carattere generale) pubblicata dall’INAIL sul proprio sito istituzionale – il finanziamento ISI agricoltura è cumulabile con il credito d’imposta industria 4.0 introdotto dall’art. 1, c. 184 – 197, della legge n. 160/2019 (in sostituzione della disciplina del super ammortamento e iper ammortamento).

Ed Infatti, il comma 192 del suddetto articolo 1 prevede che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Il predetto credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.