Mettiamo a disposizione le bozze dei nuovi contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari, elaborati in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. Si ricorda che per “contratti di cessione”, devono intendersi quelli aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, ad eccezione di quelli:
a. conclusi con il consumatore (la cui nozione si ricava dall’art. 1469 c.c.);
b. con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
c. effettuati a titolo di conferimento da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative in cui sono soci o ad organizzazioni di produttori in cui siano soci.
La nuova disciplina prevede che le parti contraenti, nell’ambito dei contratti di cessione in esame, siano:
- Il fornitore, definito come “qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
- L’acquirente, definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari.”
Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 198/2021, i contratti di cessione devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, in ogni fase del rapporto contrattuale.
Essi dovranno inoltre rispettare il requisito della forma scritta, con atto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e recare obbligatoriamente l’indicazione dei seguenti elementi:
- durata del contratto;
- quantità e caratteristiche dei prodotti;
- prezzo dei prodotti;
- modalità di consegna e di pagamento.
L’obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti, quali documenti di trasporto o di consegna o fatture, solo a condizione che gli elementi contrattuali essenziali di cui sopra siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Quindi laddove non ci sia un “accordo quadro” a monte, l’inserimento in fattura o nel DDT degli elementi essenziali così come elencati non assolve l’obbligo di legge.
La durata dei contratti di cui all’art. 3 non potrà essere inferiore ai 12 mesi, salvo ricorrano esigenze specifiche, anche legate alla stagionalità dei prodotti.
Si segnala che l’art. 3 introduce un’innovazione rispetto alla previgente disciplina di cui all’abrogato art. 62, d.l. n. 1/2012, distinguendo i contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari a seconda che la consegna dei prodotti sia pattuita su base periodica o non periodica.
A loro volta, ciascuna delle due tipologie contrattuali individuate dalla normativa può avere ad oggetto la cessione di prodotti deperibili oppure di prodotti non deperibili.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f, per “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica” si intende un “contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative”: nel primo caso, si assiste ad un contratto con più prestazioni effettuate in momenti diversi (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene in più tempi); nel secondo caso, invece, trattasi di un contratto che prevede un’unica prestazione, la cui erogazione avviene senza soluzione di continuità entro un determinato intervallo temporale (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene entro un determinato periodo).
La definizione di “prodotto deperibile” è invece fornita dall’art. 2, co. 1, lett. m, ossia “i prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.”
La suesposta categorizzazione dei contratti di cessione di prodotti agricoli incide sull’eventuale integrazione delle pratiche commerciali sleali vietate dell’art. 4, co. 1, lett. a e b, nonché sulle modalità di versamento del corrispettivo dei prodotti.
In particolare, nell’ambito di contratti con consegna pattuita su base periodica, è considerata pratica commerciale sleale vietata dall’art. 4 co. 1, lett. a:
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva.
Similmente, nell’ambito dei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, è considerata pratica commerciale sleale vietata dall’art. 4, co. 1, lett. b:
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.
Per eventuali chiarimenti gli associati possono rivolgersi agli uffici dell’associazione.
Per ulteriori informazioni e per l’assistenza alla redazione del contratto è possibile rivolgersi agli uffici dell’associazione.
Bozza contratto di cessione con consegna su base non periodica