Coltivazione delle superfici a riposo: circolare di Agea. Ammessi gli aiuti accoppiati ma non le misure di sviluppo rurale

Con apposita circolare Agea ha illustrato la misura relativa al pagamento dell’inverdimento (diversificazione ed aree d’interesse ecologico) per le superfici a riposo che si intendono utilizzare per il pascolo, la fienagione e la coltivazione, compreso l’uso dei fitosanitari, come previsto dalla decisione della Commissione UE n. 2022/484 del 23 marzo 2022 e dal decreto del Mipaaf dell’8 aprile 2022 n. 163483.

Agea ricorda che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale (obbligo di due o tre coltivazioni) anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico (obbligo del 5% dei seminativi) anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Agea precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo e ciò sarà evidenziato nella domanda Pac 2022.

L’Agenzia ricorda inoltre che i terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).

Come chiarito dai Servizi della Commissione UE a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Analogamente, l’azienda che dichiara di lasciare a riposo l’85% delle superfici può decidere di coltivare mais su tutta la suddetta superficie in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per quanto concerne le misure di sviluppo rurale, le superfici oggetto di deroga possono essere dichiarate per percepire contributi purché l’attività ivi eseguita sia compatibile con gli obblighi e le condizioni di ammissibilità previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per la specifica misura.

Infatti, l’applicazione della deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, al contrario, per quanto attiene agli impegni FEASR, le colture applicate sui terreni in deroga determinano l’inammissibilità delle relative superfici agli impegni di gestione dello Sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e sulla gestione dei terreni lasciati a riposo. Infine, i Servizi della Commissione, hanno chiarito che sono esclusi dall’applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare).