È stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento può avvenire solo all’interno dello stesso Comune se si vive in zona rossa o arancione, e solo all’interno della stessa Regione se si trova in zona gialla.
Confermata la deroga per chi abita in Comuni fino a 5.000 abitanti già introdotta per le festività natalizie. In buona sostanza: consentiti gli spostamenti dai Comuni con massimo 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con apposito Dpcm, che dovrebbe essere emanato nella giornata odierna, saranno individuate le regioni in zona rossa, arancione, gialla o bianca secondo livelli di rischio. Per il Veneto si ipotizza una zona arancione.

In attesa del testo ufficiale, forniamo alcune risposte alle domande poste dalle nostre aziende relativamente soprattutto alle attività di vendita diretta.

In zona arancione (se confermata per il Veneto):

  • Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Sono quindi aperti senza limitazioni sia i punti vendita di prodotti alimentari che non (ad esempio i garden center e i vivai). Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

  • È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita senza limitazioni.
  • I clienti potranno recarsi nei punti vendita (compresi garden e vivai) al di fuori del proprio Comune solo laddove non siano presenti analoghi punti vendita nel proprio Comune di residenza/domicilio o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze. Lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  • Agriturismi, enoteche e altre attività di somministrazione sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nella bozza di Dpcm si prevedono restrizioni per alcune tipologie di attività. Si legge infatti “Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 (bar e esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande e alcolici) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18″.
  • L’attività di alloggio per gli agriturismi non è sospesa ma di fatto può essere esercitata solo nei confronti delle persone autorizzate allo spostamento. Sono vietati infatti tutti gli spostamenti verso un Comune diverso dal proprio, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È quindi possibile ospitare solo persone che si muovono per tali esigenze. Questo ultimo aspetto afferisce sempre alla responsabilità individuale.