L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022 ha stabilito il codice tributo 6965 per utilizzare in compensazione il credito di imposta spettante per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole.

Il credito di imposta, previsto dall’art. 18 del D.L. 21/2022 c.d. decreto Ucraina già convertito in legge, è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

La spesa deve essere comprovata delle fatture di acquisto, il calcolo va fatto sull’importo al netto dell’iva e non è rilevante il pagamento della fattura.

L’agevolazione spetta indipendentemente dal regime iva adottato quindi vale anche per le imprese in regime speciale o di esonero.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022. In alternativa può essere ceduto, per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari e in tal caso sarà necessario far apporre, da un soggetto abilitato, il visto di conformità sulla documentazione comprovante il diritto al credito. L’agenzia delle entrate non ha ancora chiarito se rientrano nell’agevolazione anche gli acquisti effettuate dalle aziende conto terziste e dalle imprese agricole che svolgono le lavorazioni conto terzi come attività connessa, e se nel calcolo del credito di imposta siano ammessi anche i costi per l’acquisto di carburante destinato ad altri mezzi non agricoli (ad esempio i carri raccogli frutta, gli autocarri per il trasporto dei prodotti agricoli). Gli esperti del settore agricolo e alcune considerazioni espresse dallo stesso Ministro delle Politiche Agricole Sen. Patuanelli sembrano favorevoli a questa interpretazione più ampia.