Censiti anche gli allevamenti rurali con più di 50 capi
Con un decreto del 19 febbraio 2018 il Ministero della Sanità ha ridefinito le regole per la riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli.
Sono state perciò individuate le «regioni ad alto rischio» che comprendono ampie aree del Veneto (tutte le province escluso Belluno), del Friuli, della Lombardia, dell’Emilia, del Piemonte, dell’Umbria e del Lazio. Spetta ora alle regioni ad alto rischio individuare all’interno del proprio territorio le ‘aree ad elevato rischio’, secondo appositi criteri. L’elenco dei comuni del Veneto inseriti nelle aree ad elevato rischio e scaricabile dal sito della Regione e di Confagricoltura Veneto.
Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dai volatili selvatici al pollame nelle regioni ad alto rischio di cui all’articolo 2, sono vietate le seguenti attività: a) allevare il pollame all’aria aperta (con la possibilità di applicare delle deroghe); b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) concentrare il pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi.
Nel Veneto i servizi veterinari possono autorizzare l’allevamento di pollame all’aperto negli allevamenti i piccole dimensioni che non cedono a terzi volatili vivi (agriturismi e rurali), a condizione che vengano rispettato determinati requisiti. Inoltre è consentito l’allevamento di selvaggina in voliera a condizione che l’area di alimentazione e abbeveraggio sia protetta dall’accesso ai volatili selvatici.
Inoltre il servizio veterinario delle Asl nelle regioni ad alto rischio effettua il censimento di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e di quelle a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.
Sempre il Servizio veterinario deve garantisce nelle regioni ad alto rischio l’applicazione di severe misure di protezione come il lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti prima e dopo ogni viaggio, l’applicazione di appropriate misure di biosicurezza per consentire l’uscita dall’azienda di carcasse di pollame, mangimi, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o altro materiale suscettibile di trasmettere l’influenza aviaria; la predisposizione di mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dell’azienda, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
L’accasamento negli allevamenti di tacchini da carne presenti nelle aree ad elevato rischio è consentito solo a seguito di valutazione positiva dei requisiti di biosicurezza da parte dei Servizi veterinari.
Si sottolinea infine che i proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente al Servizio Veterinario qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento.
Le nuove disposizioni sono efficaci dal 19 febbraio 2018 e restano in vigore fino al 30 aprile 2018.