Il marchio è facoltativo e si aggiunge al logo biologico europeo. L’adesione passa dal SIAN.

Gli operatori biologici possono chiedere di usare il Marchio Biologico Italiano, istituito con il decreto MASAF n. 251972 del 26 maggio 2026. L’adesione è volontaria e gratuita: basta una comunicazione al Ministero dal SIAN. Se dopo 30 giorni non arriva un diniego, l’uso del marchio è autorizzato. Il marchio va sempre accanto al logo biologico UE, mai al suo posto.
Possono chiederlo gli operatori biologici ai sensi dell’art. 3, punto 13, del Regolamento (UE) 2018/848, con sede legale e sito produttivo nell’Unione europea. I prodotti devono essere etichettati con l’indicazione “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”, come previsto dall’art. 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
La comunicazione al Ministero deve contenere i dati identificativi dell’operatore, compreso il CUAA, e l’elenco dei prodotti per cui si vuole usare il marchio. Va allegata una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) che l’intenzione è stata comunicata all’organismo di controllo, perché verifichi la conformità all’etichettatura biologica, insieme all’impegno a rispettare il decreto e a comunicare subito le variazioni dell’elenco prodotti.
Si presenta con il servizio telematico del Sistema Informativo Biologico (SIB), dentro il SIAN, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite il CAA di riferimento che attiva il servizio dedicato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza diniego scatta il silenzio-assenso (art. 20, legge 241/1990). La pagina del servizio è su www.sian.it.
In etichetta il marchio si aggiunge al logo biologico UE (art. 33, Reg. UE 2018/848): non lo sostituisce, non si sovrappone e non ne limita la visibilità. I due marchi possono stare nello stesso campo visivo, se distinti e riconoscibili, e quello nazionale non può essere più grande di quello europeo. Va riprodotto senza modifiche, aggiunte, effetti grafici o coperture parziali; di norma l’altezza minima è 8,5 mm e la larghezza 18,022 mm, con regole particolari per le confezioni molto piccole.
Il SIB verifica la coerenza con l’elenco nazionale degli operatori biologici e la validità del certificato (art. 35, Reg. UE 2018/848). Per le violazioni si applicano le sanzioni del D.Lgs. 6 ottobre 2023, n. 148. Per i dettagli operativi si rinvia al decreto e al Manuale utente del Marchio Biologico Italiano.