Si ritiene utile ricordare la normativa vigente in merito alle prescrizioni della dichiarazione MUD e del sistema di tracciabilità di rifiuti SISTRI.
1) MUD
Per quanto riguarda le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. si ricorda che l’articolo 69 del Collegato ambientale, entrato nel 2016, ha previsto la possibilità di semplificare l’obbligo della Comunicazione MUD e della tenuta dei registri di carico e scarico tramite la sola conservazione progressiva dei Formulari di trasporto (F.I.R.); ciò indipendentemente dal numero di dipendenti e/o dalla presenza o meno del “circuito organizzato di raccolta” in ragione del fatto che si tratta di attività economiche a ridotto impatto ambientale nella produzione di rifiuti.
Su tale semplificazione non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, per cui rimane valida anche con riferimento al MUD 2018, in scadenza al 30 aprile 2018, riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2017.
2) Pagamento del contributo SISTRI
In relazione al pagamento dei contributi SISTRI si ricorda che per i soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 78/2016, è prevista la corresponsione di un pagamento annuale indipendentemente dalla fruizione del servizio, entro il 30 aprile di ogni anno, e quindi entro il prossimo 30 aprile 2018.
Si evidenzia inoltre che, nonostante la Legge di Bilancio 2018 abbia ulteriormente spostato “fino al subentro del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” l’applicazione delle sanzioni legate all’operatività del SISTRI, permangono comunque in vigore dal 1° aprile 2015 le sanzioni relative alla mancata iscrizione e al mancato versamento dei contributi al SISTRI. Quindi i soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI sono tenuti comunque al pagamento del contributo annuale.
Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione al SISTRI per il settore agricolo si ricorda che, a partire dal 2 maggio 2014, a seguito dell’emanazione del D.M. 24 aprile 2014, non sono soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali non pericolosi
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con meno di dieci dipendenti;
- indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e delle imprese da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
Pertanto, rimangono soggetti al Sistri e, dunque, al pagamento del contributo annuale le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a “circuiti organizzati di raccolta”.