La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. Il provvedimento promosso dal Ministero delle Politiche agricole, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è una delle innovazioni previste dal Regolamento 1151/2012 sui sistemi di qualità per quei prodotti le cui materie prime, compresi gli alimenti per animali, provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione avviene in zone di montagna.

Per “zone di montagna” si intendono le aree che si trovano nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 31 paragrafo 1 del Reg. UE n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni.

In tal senso, l’indicazione “prodotti di montagna” si applica:

  • ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
  • ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
  • ai prodotti di origine vegetale, solo se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Il Mipaaf potrà istituire, con un apposito decreto, anche un logo identificativo per i prodotti di montagna, di cui potranno beneficiare gli operatori che aderiscono a questo regime di qualità.