La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione del 19 dicembre 2017, ha chiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nel periodo 21 marzo-21 settembre 2017, ciò al fine di attivare gli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Tali interventi consistono in contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno e proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali.

Gli interventi di sostegno sono ammessi nelle zone territoriali dove si è riscontrata la presenza di danni determinati dalla siccità in misura superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, che Avepa ha individuato nei territori delle provincie di Padova e Verona riportati di seguito.

Provincia di Padova:
nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua’ Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Masera’ di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d’Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo’, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d’Adige, Sant’angelo di Piove di Sacco, Sant’Elena, Sant’Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Vo’

Limitatamente alle colture di mais, mais, ceroso, soia, soia secondo raccolto, barbabietola da zucchero, girasole, asparago, vigneto pianura, vigneto collina, olivo, melo, pero, pesco, nettarine.

Provincia di Verona:
a) nel territorio dei comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di mais granella, soia, girasole, barbabietola da zucchero, mais ceroso, erba medica, prato stabile non irriguo, pomodoro da industria, fagiolino e fagiolo da consumo fresco e da industria;

b) nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Grezzana, Malcesine, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, limitatamente alle colture di prato stabile e pascolo.

Si è ora in attesa del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica e della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Ciò consentirà alle imprese agricole, che hanno subito un danno alle produzioni vegetali sopra citate superiore al 30% della PLV, di presentare richiesta di intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Ricordiamo infine che le aziende iscritte nella relativa gestione previdenziale possono inoltrare domanda di esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell’esonero fino ad un massimo del 50 per cento.