Decreto Ministeriale concernente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale predisposto in relazione al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097 del 17 ottobre 2014 relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in previsione della fine del sistema delle quote latte il 1° aprile 2015.
Il suddetto Decreto definisce cosa si intende per primo acquirente ed i requisiti che lo stesso deve avere per essere riconosciuto dalle Regioni competenti. È specificato l’obbligo per il produttore di consegnare il latte solo ad acquirenti riconosciuti.
Le comunicazioni effettuate sia dalle Regioni sia dagli acquirenti o loro associazioni o organizzazioni, verranno effettuate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Anche le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN potranno consultare i dati relativi ai propri produttori.
A partire dal mese di maggio 2015, entro il 20 di ogni mese, i primi acquirenti dovranno trasmettere mensilmente i quantitativi di latte vaccino crudo consegnato nel mese precedente, indicando il tenore di materia grassa. Per la determinazione del tenore di materia grassa, l’acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore.
Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione, che andrà dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo, i primi acquirenti dovranno altresì comunicare i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza.
Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna i produttori di latte che effettuano vendite dirette devono comunicare i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero caseari venduti direttamente nella campagna in causa.
Per assicurare la completezza e correttezza delle comunicazioni le Regioni effettueranno controlli su almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti e di quello venduto dai produttori di latte che effettuano vendite dirette di ciascuna Regione.