Il 15 giugno il Mipaaf ha pubblicato nel proprio sito il decreto su “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
Per il 2021 e per il triennio 2021-2023 è disponibile un budget di 10 milioni finalizzato agli aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità sfusi e/o imbottigliati, a Docg e Doc e Igt.
I vini devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore e riportati nel registro telematico. Il contributo è concesso per quantitativi non inferiori a 100 ettolitri e non superiore a 4.000 ettolitri. L’aiuto è pari a 0,060 euro/hl/giorno per i vini a Docg e Doc e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a Igt. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
Il produttore deve presentare per ogni stabilimento la domanda di accesso alla misura in modalità telematica. Agea fisserà le modalità e il periodo di presentazione per un massimo di 5 giorni. In caso di risorse insufficienti i quantitativi dei contratti saranno ridotti in proporzione. Il produttore solo in questa fase avrà facoltà di rinuncia. Il nuovo stoccaggio è molto simile al precedente (decreto Ministeriale del 26 novembre 2020, n. 9341040). Viene dunque data una nuova possibilità di accesso anche ai prodotti della vendemmia 2020 e ai vini sia sfusi che imbottigliati solo Docg, Doc e Igt. A differenza del primo stoccaggio, la mancata comunicazione della rinuncia impegna il produttore ad accedere alla misura e al contributo ammesso. Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel non accesso ai contributi dalle misure del PNS vitivinicolo per un periodo di due anni dall’accertamento del mancato impegno. I contributi saranno erogati al termine del periodo di stoccaggio salvo presentazione della fidejussione nel caso di richiesta di pagamento anticipato.