È stato pubblicato sul sito del MIPAAF, il Decreto n.6899 del 30 giugno 2020 relativo alla “salvaguardia dei vigneti storici ed eroici” in attuazione della Legge n.238 del 2016.

La Legge n.238/2016 prevede all’art. 7 l’intervento dello Stato per promuovere il “ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale” e l’emanazione, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, di un decreto del MIPAAF di concerto con il Ministero dei beni culturali e del turismo e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per individuare i territori e definire le tipologie di intervento, affidando alle Regioni l’attuazione delle misure.

Il decreto in parola ha stabilito che sono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Essi sono individuati in base al possesso di almeno un requisito fra quattro di seguito elencati: pendenza del terreno superiore a 30 %; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

Sono invece storici i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legati ad ambienti fisici e climatici locali che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. I vigneti storici sono individuati dal possesso di almeno uno dei due requisiti seguenti: utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione o presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico.

Le tipologie d’intervento individuate per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici devono rispondere ad uno dei seguenti parametri: conduzione del vigneto con pratiche tipiche del territorio;  consolidamento delle strutture con tecniche tradizionali quali, ad esempio, muretti a secco, ciglioni;  utilizzo di vitigni autoctoni; valorizzazione, promozione e pubblicità delle uve e dei vini riconducibili alla “viticoltura eroica o storica” anche attraverso l’uso di un marchio nazionale , da definirsi con successivo provvedimento. Il decreto prevede la possibilità di accedere a specifiche risorse finanziarie nell’ambito del Piano nazionale di sviluppo. La procedura di riconoscimento sarà gestita dalle singole Regioni e Province autonome ciascuna con proprie modalità.