BIOGAS

La Regione Emilia Romagna, registrando un’applicazione difforme della suddetta disposizione a livello locale, con nota del 2 agosto u.s. ha chiesto conferma al MiSE del fatto che, relativamente agli impianti a biogas, la variazione delle matrici organiche in ingresso ai digestori, non comportando una modifica del combustibile, che rimane il biogas, potesse essere qualificata come non sostanziale e conseguentemente potesse essere gestita mediante l’applicazione del regime semplificato della procedura abilitativa (PAS).
Il ministero ha confermato la non sostanzialità della modifica di cui sopra, da assoggettare dunque a PAS, specificando però la necessità di rinnovare le autorizzazioni settoriali, tra le quali, in particolare, quella ambientale, qualora ne sussistano i relativi presupposti. Si evidenzia che la non corretta interpretazione da parte di alcune provincie che considerava detta modifica come modifica sostanziale, portava all’attivazione dell’Autorizzazione Unica con evidenti problemi per i produttori di energia con impianti già in esercizio (la modifica del titolo autorizzativo richiede una nuova qualifica IAFR dell’impianto da parte del GSE da cui dipende il livello di incentivazione).
Conseguentemente per un certo periodo si è bloccata, da parte dei produttori di energia, ogni richiesta di modifica delle matrici in ingresso ai digestori, modifiche che avrebbero potuto portare, ad esempio, all’inserimento in autorizzazione di sottoprodotti inizialmente non previsti in impianti autorizzati a sole colture dedicate; questo con evidenti svantaggi sia economi che ambientali.