In relazione alla rimodulazione obbligatoria degli incentivi relativi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, le Commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato hanno approvato con modifiche l’art. 26 del ddl 1541 che converte in legge il dl 91/14.
Nonostante siano state previste ulteriori possibilità di scelta per l’operatore sulle modalità di accedere alla rimodulazione degli incentivi, la nuova formulazione dell’articolo conferma la riduzione unilaterale della tariffa incentivante, con il conseguente stravolgimento degli accordi stabiliti in precedenza tra Gestore dei servizi elettrici e produttori di energia, con evidenti effetti retroattivi sui rapporti già in essere arrecando grave danno ai soggetti interessati in funzione degli impegni già assunti in base alle norme vigenti e sui cosiddetti rapporti “di durata” già costituiti sui quali i produttori hanno basato le loro valutazioni anche di natura economica.
In sintesi rispetto alla precedente stesura dell’articolo vengono previste tre opzioni, a fronte delle due precedenti:
La tariffa è erogata per un periodo di 24 anni ed è «ricalcolata» in base alla percentuale di riduzione che va dal 25% con un periodo residuo di 12 anni fino al 17% oltre 19 anni;
la tariffa è rimodulata con un primo periodo di incentivi ridotti rispetto all’attuale e un secondo periodo di incentivi incrementati «in ugual misura»; le percentuale sono stabilite dal Mise entro il 1 ottobre 2014 così da consentire, in caso di adesione di tutti, «un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019» rispetto alle tariffe attuali;
fermo restando il periodo di erogazione ventennale la tariffa è ridotta del:
5% per gli impianti da 200 Kw a 500 Kw;
7% per gli impianti da 500 Kw a 900 Kw;
9% per gli impianti di potenza nominale superiore.
Quest’ultima opzione viene applicata automaticamente da parte del Gse in caso di mancata scelta dell’operatore entro il 30 novembre 2014.
L’emendamento regola anche la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per il fotovoltaico di cedere una quota fino all’80% ad un «acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei». Tali quote di incentivo non sono oggetto di rimodulazione.