Il disegno di Legge di stabilità approvato il 15 ottobre scorso in Consiglio dei Ministri sta proseguendo ora il suo iter al Senato. Il testo ufficiale non è stato ancora diffuso, ma alcuni contenuti sono già stati resi noti. Di seguito riportiamo le principali novità per il settore agricolo. La manovra, così come prevista, rivela una maggiore attenzione nei confronti dell’agricoltura e contiene diversi provvedimenti positivi, come l’abolizione dell’IMU agricola, traguardo che Confagricoltura ha conseguito portando avanti una vera e propria battaglia. Tuttavia ci sono anche misure che non soddisfanno del tutto o che sono penalizzanti per il settore agricolo, sulle quali Confagricoltura continuerà le proprie battaglie.

ESENZIONE IMU
Per quanto riguarda l’IMU tutti i soggetti ubicati nelle zone montane e collinari (come previsto dalla circolare ministeriale del 14/6/1993) sono esentati dal pagamento. Per la definizione di “comune montano”, “parzialmente montano” e “non montano”, vengono superati i criteri previsti dall’ISTAT (che hanno caratterizzato l’applicazione dell’IMU per il 2014/2015); in pratica si torna alla situazione precedente al 2014.
E’ disposta l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione (quindi anche in pianura), posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP. Per effetto dell’esenzione dall’IMU, per detti terreni, è ripristinata la tassazione ai fini IRPEF sul reddito dominicale

TASI
Eliminata la TASI sulla prima abitazione, questa sparisce anche per l’azienda agricola quando risulta essere la prima abitazione.

IRAP
Viene soppressa l’IRAP per le imprese agricole che svolgono le attività di cui all’art. 32 (quello sul reddito agrario) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ovvero che svolgono le seguenti attività:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili;
  3. le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Continua ad applicarsi l’IRAP per le attività agricole che non rientrano nel reddito agrario (come ad es. gli allevamenti eccedenti e l’agriturismo).

IVA
Abrogato il regime di esenzione in vigore attualmente. Dal 1° gennaio 2017 non saranno più esonerati dall’IVA gli agricoltori che hanno un volume d’affari al di sotto dei 7000 euro. Anche per loro quindi scatteranno gli obblighi di emissione fattura e di tenuta dei registri contabili.
Incremento della percentuale di compensazione IVA per il latte fresco: sarà aumentata la percentuale di compensazione dall’8,8% al 10%, ai fini del regime speciale IVA, per taluni prodotti del settore lattiero caseario. Si tratta di un piccolo contributo in più per un settore – quello zootecnico – che versa in uno stato di particolare difficoltà.

IMPOSTA DI REGISTRO
Ferma restando l’applicazione dell’aliquota dell’1% per l’acquisto di terreni agricoli da parte di IAP e CD, viene innalzata dal 12% al 15% l’imposta di registro applicabile ai trasferimenti dei terreni agricoli per gli altri soggetti.

PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
É disposta la stabilizzazione dell’attuale normativa relativa alla produzione di energia elettrica da impianti di biogas e da fonti fotovoltaiche.
Viene quindi mantenuta la franchigia con reddito agrario per la produzione di energia fino a 2.400.000 kw/annui per gli impianti di biogas e 260.000 kw/annui per il fotovoltaico. E’ molto positiva la proroga di questa esenzione, traguardo a cui Confagricoltura ha contribuito in prima linea.
Per la parte di produzione di energia eccedente i predetti limiti, il reddito è determinato nella misura del 25% dei corrispettivi IVA al netto degli incentivi.

RIVALUTAZIONE TERRENI
Le persone fisiche e le società semplici potranno rideterminare il costo di acquisto dei terreni posseduti al 1/1/2016, versando un”imposta sostitutiva dell’8% sul valore risultante da una perizia giurata entro il 30/6/2016.