L’Inail ha emanato la circolare n. 37 del 24 settembre 2018, con la quale informa che dal 1° ottobre 2018 è disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. Fino ad oggi i nostri uffici provvedevano via pec all’inoltro della denuncia.

I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps.

La denuncia potrà essere effettuata anche dagli intermediari e dunque per le nostre aziende, all’occorrenza, l’ufficio paghe provvederà agli inoltri.

L’obbligo di comunicazione all’Inail dei dati relativi agli infortuni, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, scatta già in caso di assenza dal lavoro anche di un solo giorno, escluso quello dell’evento.
Viene ridotta la tempistica di inoltro della denuncia a 24 ore in caso di morte del lavoratore.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Ricordiamo infine che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.