Novità in vista sul lavoro accessorio (voucher). Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 10 giugno, ha approvato un decreto per assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dello strumento. Secondo il provvedimento, che dovrà essere approvato in via definitiva del Parlamento, per utilizzare legittimamente il voucher gli imprenditori ed i professionisti dovranno effettuare una notifica dell’avvio della prestazione giornaliera entro 60 minuti dall’inizio dell’attività via sms o mail. Chi viola la norma, incorrerà in sanzioni amministrative comprese tra i 400 e i 2.400 euro per ogni singola omissione. Ai soli imprenditori del settore agricolo, a quanto sembra, verrebbe invece riconosciuta non solo una maggiore elasticità nella comunicazione (potrà essere effettuata la comunicazione in un arco temporale non superiore a sette giorni. Qualora si avesse necessità di una prestazione che vada oltre i 7 giorni, ad esempio 12 giorni, sarà necessario effettuare una seconda comunicazione) ma, questa volta per legge, la possibilità di ricorrere al voucher con un tetto di 7.000 euro annui per singolo prestatore. Il legislatore ha riconosciuto l’evidenza che da una parte l’agricoltura è già soggetta a norme stringenti sul lavoro accessorio, sia in termini di attività (solo attività stagionali) che in termini di percettori utilizzabili (pensionati studenti e percettori di prestazioni integrative) ma soprattutto che, dall’altra, il settore agricolo ha saputo dimostrare in questi anni come l’utilizzo dei voucher non servisse a destrutturare o precarizzare il mercato del lavoro ma al contrario dovesse integrarsi nel sistema dell’occupazione di settore quale efficace strumento di emersione di segmenti occupazionali altrimenti destinati a restare sommersi.